Scalzi o con le infradito alla guida? Si può fare, ma attenzione all’assicurazione

Non c’è nessun divieto che impedisca di guidare scalzi o con le infradito, ma in caso di incidenti l’assicurazione potrebbe non rimborsarvi, anzi.

25 Luglio 2017

Scalzi o con le infradito alla guida? Si può fare, ma attenzione all’assicurazione

Guidare scalzi o con le infradito, in estate, è una pratica molto diffusa. Capita di andare al mare e in pochi hanno l’accortezza di portarsi delle scarpe o addirittura di lasciarsi un paio di calzature “da guida” nel bagagliaio dell’auto. C’è chi preferisce guidare scalzo, chi invece lo fa tranquillamente con le ciabatte o le infradito. State tranquilli, non si rischiano multe in questo caso, è dal 1993 infatti che è legale mettersi al volante senza scarpe o con calzature aperte. Il problema però, potrebbe nascere in caso di incidente, visto che le assicurazioni non sono così permissive come le leggi del Codice della Strada.

Se infatti nel verbale delle forze dell’ordine dovesse esserci la specifica che il sinistro è stato causato dalla inadeguatezza delle calzature indossate dal conducente o dalla loro assenza, l’assicurazione potrebbe rivalersi sull’assistito. Guidare scalzi infatti, con il piede magari sporco di sabbia, potrebbe ad esempio far scivolare il piede dal freno o, peggio, le infradito potrebbero sfilarsi e incastrarsi sotto i pedali, rendendone difficile l’utilizzo. Si tratta degli stessi problemi che potrebbero avere le donne che guidano con un tacco 12, per esempio, o con delle “zeppe” molto alte.

In questi casi la compagnia assicurativa, una volta pagati i danni causati, potrebbe avvalersi della rivalsa nei confronti del conducente per non aver rispettato il Codice della Strada, a meno che questo non abbia firmato, nel contratto RCA, la clausola di rinuncia alla rivalsa per infrazioni al Codice. Ma come è possibile la rivalsa se il CdS permette di guidare scalzi o con le infradito? Gli articoli 140 e 141 del Codice della Strada prevedono che il conducente abbia un comportamento tale “che in ogni caso sia salvaguardata la sicurezza stradale”, così da “essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. Questo significa che con calzature scomode la reattività potrebbe venire meno.

Insomma si tratta di una ipotesi che si verifica solo ed esclusivamente in caso di sinistro dove, nel verbale, si fa riferimento all’inadeguatezza delle calzature indossate dal conducente. Nel peggiore dei casi poi, cioè quando viene attribuita la piena colpa dell’incidente al conducente scalzo o con infradito e la prognosi procurata a terzi fosse superiore a 30 giorni, si rischia un’accusa penale per lesioni gravi, oltre a dover ripagare tutti i danni e le spese mediche.

Photo credit: Facebook

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